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NORME PER PISCINE AD USO NATATORIO

Pubblicato con D.P.G.R. 26 febbraio 2010, n. 23/R sul B.U.R.T. n.13 del 5 marzo 2010, il Regolamento di attuazione della legge regionale 9 marzo 2006, n.8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari ad uso natatorio), approvato con delibera n. 205 del 23/02/2010 dalla giunta della Regione Toscana. Si tratta, cosi come stabilito dall’art. 3 della Legge regionale 8/2006, di adempimenti riguardanti : a) piscine, di proprietà pubblica o privata, destinate ad un’utenza pubblica; b) piscine facenti parte di condomini e destinate esclusivamente all’uso privato degli aventi titolo e dei loro ospiti ai sensi degli articoli 1117 e seguenti del codice civile. Le strutture, dotate degli impianti sopradetti, sono tenute, ai sensi dell’art.19 comma 1 della Legge regionale, ad adeguarsi alle disposizioni in essa contenute entro il termine di 1 anno dalla entrata in vigore delle predette norme. Da precisarsi che, qualora si tratti di adeguamenti che prevedano interventi di particolari complessità, il termine viene prorogato di 1 ulteriore anno su apposita e documentata richiesta cosi come stabilito dall’art. 19, comma1 Legge regionale 8/2006.